Teoricamente sarebbe dovuta già entrare in vigore contestualmente alla Finanziaria 2008 del secondo Governo Prodi, poi - chissà come mai - qualcosa si è inceppato e l'approvazione della delibera è slittata, di 6 mesi in 6 mesi, per ben un anno e mezzo.
Nel frattempo, AltroConsumo ha promosso una petizione per sollecitare le Istituzioni a concedere il definitivo nulla osta: accolta e sottoscritta da poco meno di 11.000 persone, sembrava destinata a non sortire a sua volta alcun effetto concreto, se non quello simbolico di misurare la (non proprio edificante, a dire la verità) partecipazione popolare in merito.
Ora, però, sembra che per la famigerata "Class Action all'italiana", come è già stata ufficialmente ribattezzata - trattandosi del classico accrocchio ajo, ojo e peperoncino che del provvedimento originale americano ha conservato poco o niente -, sia giunto finalmente il tanto sospirato «visto si stampi»...
Qualche giorno fa, infatti, il Senato ha dato il proprio via libera al DDL Sviluppo, che annovera tra i propri capisaldi anche l'entrata in vigore della Class Action.
Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque?
Non proprio, a giudicare dai commenti che si sono immediatamente sollevati in Rete, soprattutto - com'era prevedibile - da parte delle associazioni di consumatori.
Secondo AltroConsumo, «i cittadini non sono stati ascoltati»:
La legge consente ai cittadini di promuovere cause collettive per ottenere il risarcimento di danni, ma soltanto i danni futuri alla pubblicazione della legge. [...] Se l'azione collettiva viene dichiarata non ammissibile, è chi la ha proposta a dover pagare le spese di pubblicazione di questa notizia.
Gli fa eco Adiconsum, che denuncia che «la Class Action approvata, purtroppo, è totalmente inefficace. Accolte solo le istanze di Confindustria, non quelle dei consumatori»:
La Class Action approvata non e' un deterrente contro il rischio di futuri raggiri e truffe. Il risparmio delle famiglie in questi ultimi anni e' stato oggetto di raggiri, truffe, furbizie. Nonostante cio' poco e' cambiato ed i risparmiatori ancora oggi non si sentono tutelati. [...] Purtroppo il testo approvato dal Parlamento e' di scarsa o nulla efficacia, ne' puo' essere utilizzato per i numerosi casi di risparmio tradito accaduti in questi anni. [Fonte]
Alessandro Galimberti, su Sole24Ore.com, evidenzia però che dalla formulazione della legge spunterebbe «una mini-retroattività»:
L'anticipo della operatività, a dispetto della nuova proroga prevista nel decreto legge 78, dipende dalla riscrittura finale delle regole sull'azione collettiva: l'articolo 49, secondo comma del Ddl Sviluppo, infatti, apre agli «illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Una formulazione, questa, che lascia pochi margini di dubbio sul momento di inizio della azionabilità dei diritti, e che entra però in conflitto con la proroga processuale (1°gennaio 2010) stabilita dal Dl 78. Il mancato coordinamento tra i due testi di legge provoca una separazione sostanziale/processuale della operatività della class action, e anche una finestra di retroattività "involontaria": i danni patiti tra il mese di agosto (data verosimile di pubblicazione del Ddl Sviluppo) e gennaio 2010 potranno essere fatti valere in giudizio, ma solo dall'inizio del prossimo anno.
Sempre sul Sole24Ore.com, Giovanni Negri prova a sciogliere i nodi della «questione retroattività» intervistando Andrea Zoppini dell'Università Roma Tre:
Quali sono i problemi interpretativi legati alla scelta di escludere la retroattività?
Ne vedo almeno due. Innanzitutto, la nuova disciplina va coordinata con il rinvio dell'entrata in vigore approvato con il decreto legge anti-crisi, perché credo fondata la tesi interpretativa che ritiene che non solo gli atti di citazione potranno essere notificati solo dal 1° gennaio 2010, ma che essi potranno riguardare esclusivamente illeciti avvenuti solo dopo quella data. Un secondo problema riguarda l'identificazione degli illeciti che si sono verificati anteriormente, espressione che si deve intendere riferita sia all'evento che ha prodotto il danno, sia alle conseguenze dell'illecito.
E ancora:
Che differenza esiste tra azione collettiva e azione di classe?
Nel testo definitivamente approvato l'azione non è esperita da un soggetto esponenziale di interessi collettivi, ma si tratta di un'azione individuale cui aderiscono altri soggetti lesi dal medesimo illecito contrattuale o extracontrattuale e che abbiano subito un identico pregiudizio.
Quali sono gli elementi più positivi del nuovo testo?
[...] La dinamica processuale è più lineare e si è chiarito che per ciascun illecito può essere esercitata una sola azione collettiva risarcitoria. Infine, appare particolarmente opportuna la concentrazione della competenza in un numero ridotto di grandi tribunali [...].
Quali sono gli elementi negativi o suscettibili di revisione?
[...] Le liti con parti complesse, come sono appunto le azioni collettive, necessitano di una specifica cultura processuale che si sviluppa con il tempo e con l'esperienza. È ragionevole attendersi, pertanto, che queste norme costituiscano una base sulla quale il legislatore potrà, nel futuro, apportare correttivi e miglioramenti. In particolare, nei settori regolamentati è evidente che l'azione di classe sarà subordinata alle condizioni previste dalla disciplina di settore, quale ad esempio il tentativo obbligatorio di conciliazione, e dovrà essere coordinata con il potere delle autorità di regolazione indipendenti.
In sostanza: una volta chiarito che la "Class Action all'italiana", così com'è prefigurata, non consentirà alle vittime dei crac Cirio e Parmalat di rivalersi in alcun modo per i danni subiti, almeno consentirà di farlo alle vittime di Trenitalia dal momento in cui diventerà ufficialmente operativa in poi?


Ciao Antò
è ormai in atto dall'ultimo decennio una lubrica repressione, non di stampo marxista del genocidio ma inteso nel senso della destra liberale e di derivazione ex fascisto-democristiana di sovracultura della produzione.
Il linguaggio che il governo attuale rivolge agli italiani è un'elegia all'elevazione a stato di consumatori. Solo nel periodo fascita si è svolta la medesiama situazione.
Si vuole convincere che il conformismo del consumo sia assunto a valore nazionale. La stato
italiano divide la popolazione in due parti:
1) Chi possiede
2) Chi non possiede
Becero, volgare, insopportabile.
L'abisso tra i punti non ha nessuna rilevanza sociologica per il governo e in questo riconosco che la crisi economica amplifichi il divario come in una società socialista.
La class action, anglofona nella nemesi, era l'unico mezzo a disposizione che alla gente avevano a disposizione a rivalsa, a difendersi dai raggiri di banche e imprese.
Le difficoltà ad accedere a un'azione legale renderanno vacue gli sforzi.
Non ci toglieranno mai il pensiero.